(CAPITOLO FINALE)
CIMITERI
In merito alla possibile sottrazione alla gestione cimiteriale
delle “tumulazioni ed estumulazioni” denunciata dal nostro nell’interpretazione
dell’art. 19 c.12, che, invece parla di libertà di espressione della memoria da
parte delle famiglie, siamo ad una sorta di paranoia….
Non sarà che dietro questa preoccupazione vi sia il tentativo di
creare una vera e propria esclusiva per le aziende “pubbliche” nella gestione
dei cimiteri, come si è tentato maldestramente di fare nel passato?
La previsione della possibilità di realizzare crematori anche
all’interno delle case funerarie non è rivolta a costituire alcuna privativa
(men che meno privilegiare le sole imprese funebri di grande dimensione), tanto
più se si considera che anche tali strutture sono assoggettate alla
programmazione regionale.
CASE FUNERARIE
Andiamo avanti: la natura privata della case funerarie non è
sancita per limitare l’autonomia delle imprese funebri pubbliche. La
case funeraria si propone come alternativa alle camere mortuarie (normalmente
situate presso strutture sanitarie), ed a prescindere dall’offerta di più
articolati servizi destinati ai dolenti. La norma le prevede e le disciplina
proprio a partire dall’autonomia dei singoli operatori funebri autorizzati
ponendo il divieto di costituire case funerarie presso strutture sanitarie e
cimiteri cosi da evitare il sorgere di distorsioni e rendite da posizione. Le
imprese funebri, anche se di proprietà pubblica, tutte, possono realizzare e
gestire case funebri; certo le imprese, cosiddette pubbliche non possono
immedesimarsi con le Istituzioni e debbono essere, quindi, sottoposte ai vincoli
operativi di tutte le altre imprese, comprese le incompatibilità.
Certamente le case funebri non possono essere collocate
all’interno dei cimiteri, come, del resto sostiene con grande enfasi anche il
Presidente di EFI, Gibellini, che, evidentemente non ha ben letto la proposta
Vaccari. Il rispetto dei pareri dell’Autorità Garante obbliga questa soluzione:
separazione netta e completa tra funzioni istituzionali e funzioni da gestire
in regime di concorrenza al fine di evitare il costituirsi di posizioni
dominanti sul mercato delle onoranze funebri, con le conseguenti e chiare
incompatibilità.
Le critiche rivolte alle forme di gestione ipotizzate dal DL
Gasparini con riguardo ai cimiteri ed ai crematori sono destituite di ogni
pregio e fondamento. Contrariamente a quanto pure affermato, inoltre, nessuna
delle norme della DL Gasparini prevede l’istituzione di cimiteri privati (i
cimiteri sono e rimangono demaniali), tutelando ovviamente la libertà di
espressione del dolore e della conservazione dei resti mortali dei propri cari. In merito all’art. 22 c, 7 l’AC3189 riprende
un’ipotesi ben descritta dal progetto di modifica del DPR 285/90 del Consiglio
Superiore della Sanità elaborato sotto la vigenza ministeriale della Sen. Bindi
(sottosegretario la Sen. Bettoni) e ripreso negli stessi termini dal Ministro
Sirchia, quella, cioè, di permettere il recupero di strutture all’interno
dell’abitato, sempre sotto il diretto intervento del Consiglio Comunale, stante
l’assenza di problematiche igienico-sanitarie, per ossari e cinerari al fine di
facilitare la frequentazione alle persone anziane senza le difficoltà delle
distanze.
Le camere ardenti ubicate presso le strutture sanitarie non sono
affatto soppresse dal DL Gasperini, tanto meno per effetto della previsione
delle case funerarie che, come si ricava dalle esperienze dei Paesi ove tali
struttura sono già invalse da anni, si pongono come realtà diverse ed
alternative.
Speriamo di essere stati sufficientemente chiari e, in ogni caso,
restiamo a disposizione di chiunque abbia l’intenzione di richiedere un
qualsiasi ulteriore approfondimento perché è solo Vostro diretto interesse e
Nostro esplicito dovere cercare di rispondere a tutti poiché soltanto
attraverso il dialogo costruttivo si cerchi di ottenere un risultato il più
possibilmente condiviso dagli operatori di questo controverso settore.
FINE