(CAPITOLO DUE)
GOVERNARE IL SISTEMA
DELLE IMPRESE CON
EQUITA’ E TRASPARENZA
Veniamo ad un tema centrale dei progetti di riforma: l’impresa
funebre ed il sistema delle imprese. Qui Sefit dimostra o profonda ignoranza
sulla materia o, forse più probabilmente, strumentalità assoluta, nel tentativo
di dare una parvenza di legittimazione all’introduzione dell’agente
monomandatario del DDL Vaccari.
L’interpretazione è che l’AC3189 ponga al centro del sistema il
“Centro Servizi” trasformandolo nel dominus assoluto della vita degli operatori
funebri. Concetto assurdo; nella storia della funeraria italiana questo non si
è mai realizzato né si potrà mai realizzare perché il Centro Servizi non è
titolare del trade e, quindi del mercato di riferimento, come insegnano tutte
le analisi condotte sui sistemi di commercio e di servizi forniti alle famiglie
ed ai consumatori in qualsiasi settore. Quello che, invece, è vero è che i
Centri Servizi sono tra gli artefici più significativi della polverizzazione
aziendale nel settore funebre.
La puntuale definizione dei requisiti per tali strutture e la più
volte citata pianificazione territoriale sono strumenti sicuramente idonei a
perseguire l’interesse pubblico a che venga garantita la possibilità da parte
dei dolenti di accedere ad un servizio che nel tutelarne i diritti soddisfi
anche esigenze prioritarie di carattere igienico sanitario e di sicurezza
pubblica.
L’IMPRESA FUNEBRE E
LA CONCORRENZA
Nella nota
di SEFIT si fa anche riferimento ad una asserita violazione della libertà di
iniziativa economica tutelata dalla Costituzione. In realtà, dovendosi
fornire una interpretazione comunitariamente orientata della normativa
nazionale, va ricordato che la libertà di impresa è sancita dall’art. 16 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la quale stabilisce che tale
libertà è riconosciuta “conformemente al diritto dell’Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali”. Tutti questi criteri risultano pienamente
soddisfatti dalla normativa proposta nel disegno di legge AC3189. che risulta
del tutto rispettosa dei principi dell’ordinamento comunitario laddove
introduce meccanismi autorizzatori e di pianificazione territoriale, in quanto,
come si legge all’art. 7 dell’articolato, «l’attività funebre costituisce
attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica
sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitari», rispettando
così il dettato delle disposizioni del TFUE e più in particolare della
direttiva servizi che consente di escludere dal suo ambito di applicazione quei
servizi che rispondono a finalità di interesse generale, purché siano
soddisfatti i requisiti generali posti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia.
Continua…
Nessun commento:
Posta un commento