mercoledì 28 ottobre 2015

"CAPITOLO DUE" PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE AC 3189 GASPARINI-CASATI RIFORMA DELLA FUNERARIA ITALIANA




 (CAPITOLO DUE)

GOVERNARE  IL  SISTEMA  DELLE  IMPRESE  CON  EQUITA’  E  TRASPARENZA

Veniamo ad un tema centrale dei progetti di riforma: l’impresa funebre ed il sistema delle imprese. Qui Sefit dimostra o profonda ignoranza sulla materia o, forse più probabilmente, strumentalità assoluta, nel tentativo di dare una parvenza di legittimazione all’introduzione dell’agente monomandatario del DDL Vaccari.
L’interpretazione è che l’AC3189 ponga al centro del sistema il “Centro Servizi” trasformandolo nel dominus assoluto della vita degli operatori funebri. Concetto assurdo; nella storia della funeraria italiana questo non si è mai realizzato né si potrà mai realizzare perché il Centro Servizi non è titolare del trade e, quindi del mercato di riferimento, come insegnano tutte le analisi condotte sui sistemi di commercio e di servizi forniti alle famiglie ed ai consumatori in qualsiasi settore. Quello che, invece, è vero è che i Centri Servizi sono tra gli artefici più significativi della polverizzazione aziendale nel settore funebre.
La puntuale definizione dei requisiti per tali strutture e la più volte citata pianificazione territoriale sono strumenti sicuramente idonei a perseguire l’interesse pubblico a che venga garantita la possibilità da parte dei dolenti di accedere ad un servizio che nel tutelarne i diritti soddisfi anche esigenze prioritarie di carattere igienico sanitario e di sicurezza pubblica.

L’IMPRESA  FUNEBRE  E  LA  CONCORRENZA

Nella nota di SEFIT si fa anche riferimento ad una asserita violazione della libertà di iniziativa economica tutelata dalla Costituzione. In realtà, dovendosi fornire una interpretazione comunitariamente orientata della normativa nazionale, va ricordato che la libertà di impresa è sancita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la quale stabilisce che tale libertà è riconosciuta “conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”. Tutti questi criteri risultano pienamente soddisfatti dalla normativa proposta nel disegno di legge AC3189. che risulta del tutto rispettosa dei principi dell’ordinamento comunitario laddove introduce meccanismi autorizzatori e di pianificazione territoriale, in quanto, come si legge all’art. 7 dell’articolato, «l’attività funebre costituisce attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitari», rispettando così il dettato delle disposizioni del TFUE e più in particolare della direttiva servizi che consente di escludere dal suo ambito di applicazione quei servizi che rispondono a finalità di interesse generale, purché siano soddisfatti i requisiti generali posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Continua…

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