(CAPITOLO DUE)
GOVERNARE IL SISTEMA
DELLE IMPRESE CON
EQUITA’ E TRASPARENZA
Veniamo ad un tema centrale dei progetti di riforma: l’impresa
funebre ed il sistema delle imprese. Qui Sefit dimostra o profonda ignoranza
sulla materia o, forse più probabilmente, strumentalità assoluta, nel tentativo
di dare una parvenza di legittimazione all’introduzione dell’agente
monomandatario del DDL Vaccari.
L’interpretazione è che l’AC3189 ponga al centro del sistema il
“Centro Servizi” trasformandolo nel dominus assoluto della vita degli operatori
funebri. Concetto assurdo; nella storia della funeraria italiana questo non si
è mai realizzato né si potrà mai realizzare perché il Centro Servizi non è
titolare del trade e, quindi del mercato di riferimento, come insegnano tutte
le analisi condotte sui sistemi di commercio e di servizi forniti alle famiglie
ed ai consumatori in qualsiasi settore. Quello che, invece, è vero è che i
Centri Servizi sono tra gli artefici più significativi della polverizzazione
aziendale nel settore funebre.
La puntuale definizione dei requisiti per tali strutture e la più
volte citata pianificazione territoriale sono strumenti sicuramente idonei a
perseguire l’interesse pubblico a che venga garantita la possibilità da parte
dei dolenti di accedere ad un servizio che nel tutelarne i diritti soddisfi
anche esigenze prioritarie di carattere igienico sanitario e di sicurezza
pubblica.
L’IMPRESA FUNEBRE E
LA CONCORRENZA
Nella nota
di SEFIT si fa anche riferimento ad una asserita violazione della libertà di
iniziativa economica tutelata dalla Costituzione. In realtà , dovendosi
fornire una interpretazione comunitariamente orientata della normativa
nazionale, va ricordato che la libertà di impresa è sancita dall’art. 16 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la quale stabilisce che tale
libertà è riconosciuta “conformemente al diritto dell’Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali”. Tutti questi criteri risultano pienamente
soddisfatti dalla normativa proposta nel disegno di legge AC3189. che risulta
del tutto rispettosa dei principi dell’ordinamento comunitario laddove
introduce meccanismi autorizzatori e di pianificazione territoriale, in quanto,
come si legge all’art. 7 dell’articolato, «l’attività funebre costituisce
attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica
sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitari», rispettando
così il dettato delle disposizioni del TFUE e più in particolare della
direttiva servizi che consente di escludere dal suo ambito di applicazione quei
servizi che rispondono a finalità di interesse generale, purché siano
soddisfatti i requisiti generali posti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia.
Continua…
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