mercoledì 28 ottobre 2015

"CAPITOLO QUATTRO" PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE AC 3189 GASPARINI-CASATI RIFORMA DELLA FUNERARIA ITALIANA




 (CAPITOLO QUATTRO)

INTRODUZIONE  IVA  E  DETRAZIONI

Ulteriore citazione SEFIT: (cit) Non bastando, la stessa detrazione fiscale in occasione di ogni funerale  (da tutti riconosciuta come ormai fortemente al di sotto dei valori di mercato) viene portata dagli attuali circa 1550 euro a 2500 €, ampliando la platea di operazioni riconosciute “ spese funebri , opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre”, con l’Art. 34.
In sostanza, considerando l’aumento di operazioni detraibili, è come se non si facesse nulla per combattere l’evasione fiscale.
In merito  al tema delle detrazioni dei costi funerari e cimiteriali ed alla contemporanea introduzione di un’IVA ridotta per i servizi funebri l’AC 3189 ribadisce la contrarietà ad ogni ipotesi di aumento dei costi per le famiglie utenti, in linea con il generale impegno alla riduzione delle tasse, che, ci sembra, essere condiviso anche da tutto lo schieramento politico del Parlamento Italiano.
In considerazione della definizione della Legge di stabilità, la quale è già stata affrontata dalla politica che sicuramente aveva sul tavolo le richieste della categoria e non ha ritenuto opportuno inserirle, ha lasciato invariato il limite di 1550 euro e quindi sarebbe opportuno neppure inserirla in una proposta di Legge al fine di accelerare la discussione evitando il coinvolgimento di una ulteriore Commissione Parlamentare.

TRASPORTO FUNEBRE

Le critiche all’ipotizzato sistema di autocertificazione previsto per il trasporto funebre destano ulteriore stupore. Sefit: (cit) Il sistema autorizzatorio del trasporto funebre è smantellato (per ogni trasporto funebre vi è autocertificazione dell’addetto al trasporto - Art. 13/4, che si tiene copia e una sola copia segue il feretro e quando arriva è il destinatario che la trasmetterà - senza indicare i tempi massimi di inoltro - al comune di decesso). Chiarito che, contrariamente a quanto affermato l’AC3189, art 13 c.2, prevede esplicitamente l’autorizzazione del Comune per ogni singolo trasporto funebre o “trasporto di cadavere”, sembra che il problema, che sta a cuore a Fogli, sia quello del controllo, fino ad ipotizzare l’obbligatorietà di un doppio controllo, prima della chiusura del feretro (non considerando sufficiente l’autocertificazione che dispongono sia l’AS 1611 che l’AC3189).
Ma, se sul funerale debbono intervenire preventivamente e prima della chiusura del feretro, come sembra di capire, sia la ASL, sia l’ispettorato al funerale, a parte i costi, rimane difficile comprendere la necessità di introdurre la figura dell’“addetto al trasporto funebre” (AS1611, art. 7,c.7). d?altra parte l’addetto al trasporto funebre non è un’invenzione delle Regioni, bensì la soluzione pensata dal Consiglio Superiore della Sanità e fatta propria sia dal Ministro Rosy Bindi sia dal Ministro Sirchia nel predisporre il progetto di nuovo Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nel 1999 e 2001.
Va da sé che la semplificazione perseguita dalla Gasparini nell’ambito del sistema normativo non prescinde,  connotando le attività cimiteriali e funebri come attività non meramente commerciali, ma di pubblico interesse, dalla necessità di sottoporle ad uno specifico regime di controlli.
  
Continua…


 

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