(CAPITOLO QUATTRO)
INTRODUZIONE IVA
E DETRAZIONI
Ulteriore citazione SEFIT: (cit) Non
bastando, la stessa detrazione fiscale in occasione di ogni funerale (da tutti riconosciuta come ormai fortemente
al di sotto dei valori di mercato) viene portata dagli attuali circa 1550 euro
a 2500 €, ampliando la platea di operazioni riconosciute “ spese funebri ,
opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre”, con
l’Art. 34.
In sostanza, considerando l’aumento di
operazioni detraibili, è come se non si facesse nulla per combattere l’evasione
fiscale.
In
merito al tema delle detrazioni dei
costi funerari e cimiteriali ed alla contemporanea introduzione di un’IVA
ridotta per i servizi funebri l’AC 3189 ribadisce la contrarietà ad ogni
ipotesi di aumento dei costi per le famiglie utenti, in linea con il generale
impegno alla riduzione delle tasse, che, ci sembra, essere condiviso anche da
tutto lo schieramento politico del Parlamento Italiano.
In
considerazione della definizione della Legge di stabilità , la quale è giÃ
stata affrontata dalla politica che sicuramente aveva sul tavolo le richieste
della categoria e non ha ritenuto opportuno inserirle, ha lasciato invariato il
limite di 1550 euro e
quindi sarebbe opportuno neppure inserirla in una proposta di Legge al fine di
accelerare la discussione evitando il coinvolgimento di una ulteriore
Commissione Parlamentare.
TRASPORTO
FUNEBRE
Le critiche all’ipotizzato sistema di
autocertificazione previsto per il trasporto funebre destano ulteriore stupore.
Sefit: (cit) Il sistema autorizzatorio del trasporto
funebre è smantellato (per ogni trasporto funebre vi è autocertificazione
dell’addetto al trasporto - Art. 13/4, che si tiene copia e una sola copia
segue il feretro e quando arriva è il destinatario che la trasmetterà - senza
indicare i tempi massimi di inoltro - al comune di decesso). Chiarito che, contrariamente a quanto affermato l’AC3189, art 13 c.2,
prevede esplicitamente l’autorizzazione del Comune per ogni singolo trasporto
funebre o “trasporto di cadavere”, sembra che il problema, che sta a cuore a
Fogli, sia quello del controllo, fino ad ipotizzare l’obbligatorietà di un doppio
controllo, prima della chiusura del feretro (non considerando sufficiente
l’autocertificazione che dispongono sia l’AS 1611 che l’AC3189).
Ma, se sul funerale debbono intervenire preventivamente e prima
della chiusura del feretro, come sembra di capire, sia la ASL, sia
l’ispettorato al funerale, a parte i costi, rimane difficile comprendere la
necessità di introdurre la figura dell’“addetto al trasporto funebre” (AS1611,
art. 7,c.7). d?altra parte l’addetto al trasporto funebre non è un’invenzione
delle Regioni, bensì la soluzione pensata dal Consiglio Superiore della SanitÃ
e fatta propria sia dal Ministro Rosy Bindi sia dal Ministro Sirchia nel
predisporre il progetto di nuovo Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nel
1999 e 2001.
Va da sé che la semplificazione perseguita dalla Gasparini
nell’ambito del sistema normativo non prescinde, connotando le attività cimiteriali e funebri
come attività non meramente commerciali, ma di pubblico interesse, dalla
necessità di sottoporle ad uno specifico regime di controlli.
Continua…
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