IL
CONFRONTO CONTINUA CARO INGEGNERE …!!! (CAPITOLO UNO)
Dopo la presentazione
del DDL AC3189, come era da aspettarsi, si sono registrate numerose prese di
posizione e commenti. L’avvio di una discussione nel merito è, sempre, cosa
utile a definire ipotesi e proposte più aderenti alle necessità che le proposte
di legge presentate, sia l’AS1611, sia l’AC3189, pongono alla base
dell’articolato concreto.
Abbiamo preso visione
delle critiche formulate dall’ing. Fogli, rappresentante autorevole di Sefit, presentatore
del DDL Vaccari nella prima uscita presso il Senato e, da quello che si evince,
estensore materiale del medesimo DDL, riprese anche in un editoriale de “I
Servizi funerari” alle quali, con la presente nota, vogliamo rispondere al fine
di fare chiarezza sulle strumentalizzazioni “interessate” che sono presenti e
di approfondire impostazione e criteri del DDL Gasparini – Casati.
Prendendo in esame ogni
singola critica rivolta si risponderà attraverso i pareri rilasciati dal Prof.
Cafari docente di Diritto Internazionale dell’Unione Europea e dell’Avv.
Ugoccioni, i professionisti che hanno approfondito i temi della medesima
proposta di legge.
Ci sembra doveroso
rispondere punto per punto per fare chiarezza e cercare di dissipare qualsiasi
dubbio.
ATTIVITA’
FUNEBRI COME SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
SEFIT critica il DDL
Gasparini sostenendo che: Con l’AC3189 sono inseriti cambiamenti
profondi: a) s’identifica l’attività funebre come “servizio d’interesse
generale, attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza con
preminenti aspetti di natura igienico sanitaria”, contravvenendo a quanto
previsto dall’Art. 6/2 lettera d) del D.LGS. di attuazione della Direttiva
Servizi della UE, che invece esplicitamente li considera tra questi e liberamente
effettuabili nell’intera comunità , ma di fatto inventandosi una categoria
economica inesistente.
Tale affermazione è
ovviamente errata poiché, nella relazione su “Le attività funerarie nel diritto
europeo”(nuovo disegno di legge di riforma), alla quale evidentemente SEFIT
rinvia, si rileva che, mentre nella direttiva servizi non compare alcun
riferimento alle attività funerarie, compare invece uno specifico riferimento
ai “servizi di pompe funebri “ nel Manuale per l’attuazione della direttiva
servizi. Quindi le attività funerarie in quanto tali non sono menzionate
nella direttiva ma risultano per molteplici e rilevanti profili riconducibili
alla prestazione di servizi che attengono all’ambito della sanità , dell’igiene
e della sicurezza pubblica (di per sé escluse, ex art. 2, par. 2, lett. f)
e i), dal campo di applicazione della direttiva stessa).
E’ infatti del tutto
evidente che, secondo la distinzione tracciata dalla Corte di giustizia nella
sentenza Bestattung Wiener, del 27 febbraio 2003 (causa C-373/00) fra
“servizi mortuari” e “pompe funebri”, i primi (“servizi mortuari”) rientrano
fra i settori cui non si applica la direttiva, stante la loro natura
pubblicistica.
Non ci siamo di
conseguenza inventati nulla poiché tale precisazione è stata fatta propria dal
D.lgs. 59/2010, il cui art. 6.2 riprende, al riguardo, le indicazioni fornite
dalla Commissione europea.
Mentre i servizi
mortuari rientrano fra i settori cui non si applica la direttiva, stante la
loro natura pubblicistica, per quanto riguarda invece le “pompe funebri”, (tra
cui rientrano i servizi di trasporto funebre), essi sono comunque esclusi
dall’ambito di applicazione della direttiva laddove il legislatore nazionale
riconosca loro la natura di servizi di interesse generale.
LE PROPOSTE FEDER.CO.F.IT. NON
SONO DISCRIMINATORIE
Ciò vale evidentemente anche per i requisiti che sono fissati per
consentire agli attuali e ai nuovi operatori di ottenere l’autorizzazione per
la propria attività .
Qui si rafforza il motivo per cui FEDERCOFIT sostiene il DDL
Gasparini che propone fortemente l’adozione di riconoscimento di interesse
generale per i servizi di pompe funebri e requisiti e disposizioni non
discriminatorie ma che si debbono applicare in ugual misura a tutte le imprese
del settore.
Continua…
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