mercoledì 28 ottobre 2015

IL CONFRONTO CONTINUA CARO INGEGNERE …!!! "CAPITOLO UNO" PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE AC 3189 GASPARINI-CASATI RIFORMA DELLA FUNERARIA ITALIANA





IL CONFRONTO CONTINUA CARO INGEGNERE …!!!   (CAPITOLO UNO)

Dopo la presentazione del DDL AC3189, come era da aspettarsi, si sono registrate numerose prese di posizione e commenti. L’avvio di una discussione nel merito è, sempre, cosa utile a definire ipotesi e proposte più aderenti alle necessità che le proposte di legge presentate, sia l’AS1611, sia l’AC3189, pongono alla base dell’articolato concreto.
Abbiamo preso visione delle critiche formulate dall’ing. Fogli, rappresentante autorevole di Sefit, presentatore del DDL Vaccari nella prima uscita presso il Senato e, da quello che si evince, estensore materiale del medesimo DDL, riprese anche in un editoriale de “I Servizi funerari” alle quali, con la presente nota, vogliamo rispondere al fine di fare chiarezza sulle strumentalizzazioni “interessate” che sono presenti e di approfondire impostazione e criteri del DDL Gasparini – Casati.
Prendendo in esame ogni singola critica rivolta si risponderà attraverso i pareri rilasciati dal Prof. Cafari docente di Diritto Internazionale dell’Unione Europea e dell’Avv. Ugoccioni, i professionisti che hanno approfondito i temi della medesima proposta di legge.
Ci sembra doveroso rispondere punto per punto per fare chiarezza e cercare di dissipare qualsiasi dubbio.
ATTIVITA’  FUNEBRI  COME  SERVIZI  DI  INTERESSE  GENERALE

SEFIT critica il DDL Gasparini sostenendo che: Con l’AC3189 sono inseriti cambiamenti profondi: a) s’identifica l’attività funebre come “servizio d’interesse generale, attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico sanitaria”, contravvenendo a quanto previsto dall’Art. 6/2 lettera d) del D.LGS. di attuazione della Direttiva Servizi della UE, che invece esplicitamente li considera tra questi e liberamente effettuabili nell’intera comunità , ma di fatto inventandosi una categoria economica inesistente.
Tale affermazione è ovviamente errata poiché, nella relazione su “Le attività funerarie nel diritto europeo”(nuovo disegno di legge di riforma), alla quale evidentemente SEFIT rinvia, si rileva che, mentre nella direttiva servizi non compare alcun riferimento alle attività funerarie, compare invece uno specifico riferimento ai “servizi di pompe funebri “ nel Manuale per l’attuazione della direttiva servizi. Quindi le attività funerarie in quanto tali non sono menzionate nella direttiva ma risultano per molteplici e rilevanti profili riconducibili alla prestazione di servizi che attengono all’ambito della sanità, dell’igiene e della sicurezza pubblica (di per sé escluse, ex art. 2, par. 2, lett. f) e i), dal campo di applicazione della direttiva stessa).
E’ infatti del tutto evidente che, secondo la distinzione tracciata dalla Corte di giustizia nella sentenza Bestattung Wiener, del 27 febbraio 2003 (causa C-373/00) fra “servizi mortuari” e “pompe funebri”, i primi (“servizi mortuari”) rientrano fra i settori cui non si applica la direttiva, stante la loro natura pubblicistica.
Non ci siamo di conseguenza inventati nulla poiché tale precisazione è stata fatta propria dal D.lgs. 59/2010, il cui art. 6.2 riprende, al riguardo, le indicazioni fornite dalla Commissione europea.
Mentre i servizi mortuari rientrano fra i settori cui non si applica la direttiva, stante la loro natura pubblicistica, per quanto riguarda invece le “pompe funebri”, (tra cui rientrano i servizi di trasporto funebre), essi sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva laddove il legislatore nazionale riconosca loro la natura di servizi di interesse generale.

LE  PROPOSTE   FEDER.CO.F.IT.  NON  SONO  DISCRIMINATORIE

Ciò vale evidentemente anche per i requisiti che sono fissati per consentire agli attuali e ai nuovi operatori di ottenere l’autorizzazione per la propria attività.
Qui si rafforza il motivo per cui FEDERCOFIT sostiene il DDL Gasparini che propone fortemente l’adozione di riconoscimento di interesse generale per i servizi di pompe funebri e requisiti e disposizioni non discriminatorie ma che si debbono applicare in ugual misura a tutte le imprese del settore. 

Continua… 



 

Nessun commento:

Posta un commento