(CAPITOLO TRE)
A.C. 3189 E RAPPORTO TRA
IMPRESE “PUBBLICHE” E
IMPRESE PRIVATE
Continuando l’analisi punto per punto, SEFIT afferma che: (cit) Il testo dell’Ac3189 parte dall’articolato dell’AS1611, innestando
una serie di cancellazioni e integrazioni a tutto vantaggio dell’iniziativa
privata e in particolare dell’imprenditoria funebre e a svantaggio dell’imprenditoria
pubblica. Trattasi di critica infondata di principio e di valutazione meschina
circa la sudditanza delle Regioni “a gruppi di interesse” nel settore funebre
privo di qualsiasi rilevanza dal punto di vista della bontà delle opzioni alle
quali il disegno di legge fondatamente si ispira.
La presunta ed asserita supremazia dell’imprenditoria cimiteriale
e funeraria pubblica, infatti, non solo non risulta coerente con la scelta
(accolta proprio dal DL Vaccari) di qualificare dette attività come
eminentemente commerciali, ma nemmeno trova giustificazione nell’ordinamento
italiano ed europeo, ove l’intervento dello Stato e più in generale, del potere
pubblico nell’economia dovrebbe limitarsi al ruolo di mero regolatore.
Nel paese non c’è, né deve esserci un “sistema funebre e
cimiteriale pubblico” contrapposto ad un “sistema funebre e cimiteriale
privato” perché siamo in una Stato di diritto non in un sistema feudale.
Il DL AC3189 risulta
perfettamente rispettoso di quanto previsto dall’art. 117 Costituzione,
lasciando allo Stato le competenze ad esso spettanti e demandando alle Regioni
la regolazione di tutti quegli aspetti generali, anche in considerazione
dell’evidente opportunità di favorire un’omogeneità di disciplina senza
indulgere nella creazioni di ulteriori e
dispendiosi corpi intermedi.
Continuando: (cit) Chi è veramente penalizzato dall’AC3189 è il
Comune, cui sembra sottratta una funzione autorizzatoria fondamentale (Artt. 28
e 29/9) che oggi produce cospicue entrate (le autorizzazioni al trasporto
funebre Ai Comuni, si stima valgano ai Comuni, in ragione d’anno per l’intero
Paese oltre € 50 Ml., ogni tipo di diritto fisso funebre o cimiteriale si
stimano produrre non meno di € 100 Ml.).
Non è affatto vero difatti ai Comuni è direttamente attribuita tutta una serie di
prerogative che, ben diversamente da quanto previsto nell’idea del DL Vaccari,
individuano in essi gli effettivi enti di governo delle attività cimiteriali e
funebri: il Comune, e non già
l’Autorità di Ambito, rimane responsabile, anche politicamente, della gestione
dinnanzi ai cittadini, presiedendo allo svolgimento del nuovo sistema
autorizzatorio introdotto dalla Gasparini. L’AC3189 ristabilisce la centralità del Comune nella funeraria
attribuendo, come è giusto che sia, a questa articolazione dello stato sia le
competenze autorizzatorie, tutte senza eccezione alcuna, sia le conseguenti
funzioni di controllo: il Comune non è, né deve diventare, una sorta di notaio
che risponde alle ASL (funerali) ed alla ATOC (cimiteri), ma è, e deve
rimanere, il soggetto “attore” che si avvale della “collaborazione” di organi
ed Istituzioni. Quanto alle competenze attribuite
alle Regione, è quanto mai agevole sottolineare come l’art. 3 del DdL AC3189
assegna ad esse meri poteri di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo, in diretta applicazione dei principi di efficacia, efficienza e
sussidiarietà.
Quanto, poi, alle possibili mancate entrate per i Comuni
lamentate, si deve citare la
sentenza della Corte di Cassazione, sez.
I, 6/6/2005 n. 11726 Sulla abrogazione della privativa per il servizio di
trasporto funebre che esplicita: “Deve ritenersi abrogato l'art. 1, n. 8, del
R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi
da parte dei Comuni e delle Province, là dove demanda l'assunzione in privativa
del servizio di trasporto funebre alla decisione dell'autorità amministrativa
per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dall'art. 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142 la quale, prevede che i servizi riservati in via esclusiva
ai Comuni e alle Province siano "stabiliti dalla legge" e non da una
scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla
libertà di concorrenza. Pertanto, deve essere disapplicato un regolamento
comunale e di conseguenza annullate perché illegittime le ordinanze-ingiunzione
che, siano state adottate per l'avvenuta violazione del regolamento comunale e
in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l'autorizzazione
dell'ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa”.
Continua…
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