mercoledì 28 ottobre 2015

"CAPITOLO TRE" PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE AC 3189 GASPARINI-CASATI RIFORMA DELLA FUNERARIA ITALIANA



 
 
(CAPITOLO TRE)

A.C. 3189  E RAPPORTO  TRA  IMPRESE  “PUBBLICHE”  E  IMPRESE  PRIVATE

Continuando l’analisi punto per punto, SEFIT afferma che: (cit) Il testo dell’Ac3189 parte dall’articolato dell’AS1611, innestando una serie di cancellazioni e integrazioni a tutto vantaggio dell’iniziativa privata e in particolare dell’imprenditoria funebre e a svantaggio dell’imprenditoria pubblica. Trattasi di critica infondata di principio e di valutazione meschina circa la sudditanza delle Regioni “a gruppi di interesse” nel settore funebre privo di qualsiasi rilevanza dal punto di vista della bontà delle opzioni alle quali il disegno di legge fondatamente si ispira.
La presunta ed asserita supremazia dell’imprenditoria cimiteriale e funeraria pubblica, infatti, non solo non risulta coerente con la scelta (accolta proprio dal DL Vaccari) di qualificare dette attività come eminentemente commerciali, ma nemmeno trova giustificazione nell’ordinamento italiano ed europeo, ove l’intervento dello Stato e più in generale, del potere pubblico nell’economia dovrebbe limitarsi al ruolo di mero regolatore.
Nel paese non c’è, né deve esserci un “sistema funebre e cimiteriale pubblico” contrapposto ad un “sistema funebre e cimiteriale privato” perché siamo in una Stato di diritto non in un sistema feudale.
Il DL AC3189 risulta perfettamente rispettoso di quanto previsto dall’art. 117 Costituzione, lasciando allo Stato le competenze ad esso spettanti e demandando alle Regioni la regolazione di tutti quegli aspetti generali, anche in considerazione dell’evidente opportunità di favorire un’omogeneità di disciplina senza indulgere nella creazioni di ulteriori  e dispendiosi corpi intermedi.
Continuando: (cit)  Chi è veramente penalizzato dall’AC3189 è il Comune, cui sembra sottratta una funzione autorizzatoria fondamentale (Artt. 28 e 29/9) che oggi produce cospicue entrate (le autorizzazioni al trasporto funebre Ai Comuni, si stima valgano ai Comuni, in ragione d’anno per l’intero Paese oltre € 50 Ml., ogni tipo di diritto fisso funebre o cimiteriale si stimano produrre non meno di € 100 Ml.).
Non è affatto vero difatti ai Comuni  è direttamente attribuita tutta una serie di prerogative che, ben diversamente da quanto previsto nell’idea del DL Vaccari, individuano in essi gli effettivi enti di governo delle attività cimiteriali e funebri: il Comune, e non già l’Autorità di Ambito, rimane responsabile, anche politicamente, della gestione dinnanzi ai cittadini, presiedendo allo svolgimento del nuovo sistema autorizzatorio introdotto dalla Gasparini. L’AC3189 ristabilisce la centralità del Comune nella funeraria attribuendo, come è giusto che sia, a questa articolazione dello stato sia le competenze autorizzatorie, tutte senza eccezione alcuna, sia le conseguenti funzioni di controllo: il Comune non è, né deve diventare, una sorta di notaio che risponde alle ASL (funerali) ed alla ATOC (cimiteri), ma è, e deve rimanere, il soggetto “attore” che si avvale della “collaborazione” di organi ed Istituzioni. Quanto alle competenze attribuite alle Regione, è quanto mai agevole sottolineare come l’art. 3 del DdL AC3189 assegna ad esse meri poteri di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, in diretta applicazione dei principi di efficacia, efficienza e sussidiarietà.  
Quanto, poi, alle possibili mancate entrate per i Comuni lamentate, si deve citare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 6/6/2005 n. 11726 Sulla abrogazione della privativa per il servizio di trasporto funebre che esplicita: “Deve ritenersi abrogato l'art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi   sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, là dove demanda l'assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell'autorità amministrativa per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la quale, prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano "stabiliti dalla legge" e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla libertà di concorrenza. Pertanto, deve essere disapplicato un regolamento comunale e di conseguenza annullate perché illegittime le ordinanze-ingiunzione che, siano state adottate per l'avvenuta violazione del regolamento comunale e in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l'autorizzazione dell'ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa”.

Continua…

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